L’ordinanza dispone che, in tutto il territorio comunale:
- È fatto obbligo ai proprietari di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificate ed identificabili, di provvedere alla custodia ed alla manutenzione delle medesime al fine di prevenire i fenomeni di degrado urbano e le situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone;
- E’ fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati, ai proprietari di aree verdi pertinenziali di edifici o lotti inedificati, destinate a verde, parco, giardino, orto ecc., ai proprietari di immobili temporaneamente utilizzati a deposito all’aperto e di aree già urbanizzate e non edificate, ai responsabili dei cantieri edili, ciascuno per le proprie competenze:
- di provvedere alla regolare manutenzione di siepi, al taglio dei rami delle alberature, delle erbe infestanti e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale o che creano pericolo alla pubblica e privata incolumità, con conseguente rimozione dei residui vegetali;
- di provvedere alla regolare manutenzione delle erbe e delle piante sulle facciate in muratura, muri di confine e/o di recinzione e strutture di unità immobiliari che si protendono verso spazi pubblici o privati aperti al pubblico e pubbliche vie;
Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qual volta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l’ordine ed il decoro cittadino.