Ai sensi dell’art. 7 del Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998, chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Il servizio si occupa di rilasciare l’attribuzione di un numero civico che identifica l’accesso su area di circolazione aperta al pubblico che ne sia sprovvisto, previa compilazione di un modulo di richiesta.
Per passo carrabile si intende un accesso ad un'area laterale privata idonea alla circolazione e allo stazionamento di uno o più veicoli. Senza l'autorizzazione del Comune non si possono realizzare nuovi accessi alle proprietà private laterali.
servizi dedicati alla popolazione residente inerenti la residenza, gli eventi di stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte e cittadinanza) le autentiche di firma, posizione elettorale
L'assegnazione di tali alloggi avviene tramite graduatoria: i cittadini in possesso dei requisiti indicati negli appositi Bandi che sono affissi all' Albo pretorio del Comune, possono rivolgersi presso l'Ufficio Comunale competente.