L’articolo 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in Legge dall’art. 1 della Legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni, prevede l’ammissione al voto a domicilio per:
- gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano;
- gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, risulti impossibile anche avvalendosi del trasporto assistito organizzato dal Comune.
Gli elettori ammessi al voto domiciliare devono far pervenire, non oltre il 2 MARZO 2026, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:
- dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo;
- copia della tessera elettorale;
- un certificato medico, di data non precedente il 5 febbraio 2026, rilasciato da un funzionario medico, designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale; per il caso a) un certificato da cui risulti l’esistenza di un’infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all’elettore di recarsi al seggio; per il caso b) un certificato recente e con prognosi di almeno 60 giorni da cui risulta l’esistenza di una gravissima infermità che renda impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora anche avvalendosi del trasporto assistito.
Il medesimo certificato potrà attestare altresì l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
Il voto verrà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 22 marzo 2026 e dalle ore 7.00 alle ore 15.00 di lunedì 23 marzo 2026, dal Presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è compresa l’abitazione espressamente indicata dall’elettore.