Ai sensi dell’art. 7 del Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998, chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Il proprietario di un immobile che affitta, vende o consente l'uso esclusivo di un immobile o parte di esso, per un periodo superiore a trenta giorni, ha l'obbligo, previsto dalla L.191/1978, di presentarne comunicazione entro 48 ore dalla avvenuta consegna dei locali.
Comune di Pogliano
La comunicazione può essere presentata direttamente presso il Comando di Polizia Locale di Nerviano o anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
La comunicazione può essere presentata direttamente presso il Comando di Polizia Locale di Nerviano.
La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'adempimento del presente obbligo consente di essere in regola con le norme del Testo Unico sull'Immigrazione.
Presentarne comunicazione entro 48 ore dalla avvenuta consegna dei locali.