Ai sensi dell’art. 7 del Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998, chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Tutti i cittadini che ospitano o danno alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili
La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web"
- copia di un documento del dichiarante
- copia di un documento del cessionario (copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia del passaporto - pagina dei dati anagrafici e del visto d’ingresso – unitamente a fotocopia ricevuta assicurate delle poste)
- copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà, contratto di locazione, ecc.)
--
La comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità o cessione dell'alloggio.
In caso di inottemperanza è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro
La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
A CHI RIVOLGERSI:
Comando di Polizia Locale
Via Toscanini 1