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Ospitalità a cittadini extracomunitari
Ai sensi dell’art. 7 del Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998, chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.