Tutti i cittadini.
Il pagamento può essere eseguito:
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Per le violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione non si applica alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notifica del verbale.
Chi invece intende proporre ricorso, al prefetto o al giudice di pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione.
Si rammenta che dopo 60 gg dalla data della notifica/contestazione, l'importo da versare raddoppia.