Il pagamento delle sanzioni amministrative (multe) per le violazioni alle norme del Codice della Strada deve essere effettuato tramite PagoPA o bonifico bancario.
Tutti i cittadini.
Occorre preventivamente verificare che il verbale sia stato emesso dal Comando Unico di Polizia Locale Nerviano-Pogliano e non da altre Forze di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, etc.) o da altre Polizie Locali (provinciali o comunali).
Utilizzare l’avviso di pagamento PagoPa, con eventuali commissioni a carico, presso un qualsiasi sportello postale, presso banche, ricevitorie, tabaccherie, con le App, con i servizi di home banking, presso tutti i canali che espongono il logo “PagoPa”, elencati sul sito https://www.pagopa.gov.it/
Solo in caso di anomalie sull'avviso di pagamento PagoPa e sentito preventivamente l'Ufficio Procedure Sanzionatorie, si potrà procedere al pagamento tramite bonifico su iban IT79 K076 0101 6000 0002 0818 209 intestato a Comune di Pogliano - Polizia Locale indicando nella causale il numero di verbale e il numero di targa avendo cura di inviare copia della ricevuta di pagamento all'indirizzo email: polizianervianopogliano@comune.nerviano.mi.it
I verbali contengono le indicazioni per il pagamento.
Per informazioni relative ai verbali è possibile contattare l'Ufficio Procedure Sanzionatorie del Comando Unico Polizia Locale Nerviano-Pogliano.
Estinzione dell'obbligazione.
Il pagamento del verbale deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notificazione o contestazione. Trascorso tale termine l’importo pagabile è pari alla metà del massimo edittale.
Si ricorda che la scadenza dei 60 giorni è PERENTORIA e deve essere calcolata partendo dal giorno successivo alla notificazione o contestazione, tenendo conto dei mesi di 31 giorni (ad esempio: infrazione notificata o contestata il primo marzo deve essere pagata entro il 30 aprile).
Con il termine “notificazione” si intende il portare a conoscenza dell’interessato un atto che lo riguarda ed avviene solitamente tramite Posta o Messo Notificatore, direttamente alla residenza o al domicilio. Qualora non sia possibile consegnare l’atto all’interessato perché assente al momento della consegna, la notifica si considera comunque effettuata con invio di apposito avviso di deposito dell’atto stesso presso l’Ufficio Postale o il Comune. In questo caso nel conteggio dei 60 giorni utili per il pagamento occorre riferirsi alla data in cui è pervenuto l’avviso di deposito dell’atto e non alla data in cui ci si è recati a ritirarlo.
Con il termine “contestazione” invece si intende la notificazione formale, ad opera di un agente di polizia, tramite consegna di un verbale che contiene la descrizione del fatto che costituisce illecito oltre alle generalità di chi lo ha commesso ed il luogo ed il momento in cui è stato commesso. Tale contestazione avviene, di norma, direttamente sulla strada al momento del fatto.
PREAVVISO DI VIOLAZIONE
Il rinvenimento di una “multa” sotto al tergicristallo (c.d. “preavviso di violazione”) non costituisce quindi né contestazione, né notificazione. Il preavviso di violazione può essere pagato entro 5 giorni. Questo tipo di atto, che può essere considerato un “avviso di cortesia”, non è quindi soggetto al “raddoppio” se pagato oltre i termini, poiché deve essere ancora perfezionato in forma di notifica.
Prima di pagare il preavviso che trovate sul parabrezza, VERIFICATE che sullo stesso sia indicata la targa del vostro autoveicolo e non quella di un altro veicolo. Tale controllo si rende necessario perché ogni tanto accade che qualcuno realizzi lo “scambio” con la sua “multa”. Una situazione analoga può verificarsi anche con il solo scambio del conto corrente allegato alla multa.
Se vi atterrete a questo semplice consiglio, eviterete di pagare la multa elevata ad un altro automobilista!
RIDUZIONE DEL 30%
Nei soli casi previsti dal d.l. 21 giugno 2013 n. 69, nei preavvisi e nei verbali viene riportato l’importo ridotto del 30%, che può essere pagato nei 5 giorni dalla contestazione o notificazione.
Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notifica del verbale.
Chi invece intende proporre ricorso, al prefetto o al giudice di pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione.
Si rammenta che dopo 60 gg dalla data della notifica/contestazione, l'importo da versare raddoppia.