Per passo carrabile si intende un accesso ad un’area laterale privata idonea alla circolazione e allo stazionamento di uno o più veicoli.
Senza la preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada non possono essere realizzati nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali.
Gli accessi già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada.
Ciascun passo carrabile, per essere definito tale, deve essere identificato dall’apposito segnale (cartello). Il segnale ha validità permanente e va affisso in posizione parallela, sul confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico, in maniera che sia ben visibile dalla carreggiata.