Per passo carrabile si intende un accesso ad un'area laterale privata idonea alla circolazione e allo stazionamento di uno o più veicoli. Senza l'autorizzazione del Comune non si possono realizzare nuovi accessi alle proprietà private laterali.
La richiesta può essere presentata dalla proprietà interessata, dall'amministratore se si tratta di un condominio e/o comunque solo da un avente titolo all'occupazione dell'area nel caso in cui è necessario il transito dei veicoli fra una sede stradale pubblica ed uno spazio privato.
Per passo carrabile si intende un accesso ad un’area laterale privata idonea alla circolazione e allo stazionamento di uno o più veicoli.
Senza la preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada non possono essere realizzati nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali.
Gli accessi già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada.
Ciascun passo carrabile, per essere definito tale, deve essere identificato dall’apposito segnale (cartello). Il segnale ha validità permanente e va affisso in posizione parallela, sul confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico, in maniera che sia ben visibile dalla carreggiata.
La richiesta deve essere presentata online, cliccando sul pulsante “Richiedi online”
Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) o Carta identità elettronica (CIE) e una marca da bollo da 16 euro da pagare all'interno della procedura online.
L’autorizzazione alla collocazione della segnaletica di passo carrabile.
Termine di conclusione del procedimento 30 giorni